Investimenti nelle aree depresse (Legge 19 dicembre 1992, n. 488)

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
03 gennaio 1996 00:11
Investimenti nelle aree depresse (Legge 19 dicembre 1992, n. 488)

Investimenti nelle aree depresse

(Legge 19 dicembre 1992, n. 488)

 

Le disposizioni previste dalle norme di attuazione della Legge 488/92 costituiscono lo strumento di gestione delle misure dei Fondi Strutturali degli obiettivi 2 e 5b di competenza del Ministero dell'industria.

 La programmazione regionale e le disposizioni comunitarie non consentono di finanziare con risorse europee (cofinanziamento FESR - Fondo Europeo di sviluppo regionale ) gli investimenti delle imprese di grandi dimensioni e delle imprese del settore agroalimentare.

Tali investimenti sono agevolabili esclusivamente con risorse nazionali. La presente Scheda tratta in particolare delle opportunità non cofinanziate.

 Va tuttavia segnalato che le graduatorie delle domande ammissibili non saranno diversificate in base alle risorse (nazionali o cofinanziamento) per le quali competono. Saranno graduatorie uniche regionali comprensive di tutte le domande ammissibili a diverso titolo.

Successivamente, iniziando dal livello più alto della graduatoria, si finanziano i progetti attingendo dalle risorse disponibili a ciascun titolo: se l'investimento è localizzato in obiettivo 2 o 5b ed è ammissibile a cofinanziamento comunitario, dai fondi stanziati per le rispettive misure; diversamente solo su risorse stanziate dal Ministero. Il tutto tenendo conto della riserva del 50% delle risorse a favore delle PMI e del limite del 5% per i servizi.

  

Beneficiari

 • Imprese di qualsiasi dimensione operanti nei settori delle attività estrattive e manifatturiere di cui alle sezioni C e D della "Classificazione delle Attività Economiche ISTAT '91";

• Società fornitrici di servizi che operano nei settori: servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale; servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione; servizi di consulenza tecnico-economica, nel limite del 5% delle risorse annualmente disponibili.

 A differenza delle piccole e medie imprese, le imprese di grandi dimensioni, le imprese artigiane e le imprese del settore agroindustriale sono finanziabili solo a valere su fondi nazionali, ma non sono ammissibili al cofinanziamento con fondi Comunitari.

Le imprese di grandi dimensioni sono ammesse solo nelle aree 92,3,c.

Le imprese artigiane sono escluse dal cofinanziamento FESR per quanto riguarda le agevolazioni di questa scheda, poiché nei Docup regionali sono previste misure apposite per tali imprese .

 

 Settori Ammessi

 Sono agevolabili le iniziative realizzate nei settori delle attività estrattive e manifatturiere di cui alle sezioni C e D della "Classificazione delle Attività Economiche ISTAT '91".

Le categorie contrassegnate con l'asterisco (*) sono soggette a limitazioni in applicazione della vigente normativa comunitaria in materia: alcune categorie sono ammesse previa notifica alla Commissione UE, altre sono ammesse esclusivamente per la quota di risorse nazionali (escluso il cofinanziamento con risorse Comunitarie).

 

 Iniziative Ammissibili

 • Costruzione di nuovo impianto produttivo.

• Ampliamenti di insediamenti esistenti che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, siano volti ad aumentare la capacità di produzione dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale), e/o a creare nello stesso stabilimento nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale), sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi.

• Ammodernamenti con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività dell'impresa e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi.

• Ristrutturazioni volte alla riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa.

• Riconversioni dirette ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi, attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti.

• Riattivazioni aventi come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa, fermo restando che è escluso dalle agevolazioni l'acquisto degli insediamenti preesistenti.

• Trasferimento degli impianti determinato da decisioni e/o ordinanze emanate dall'Amministrazione pubblica centrale e locale, anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata.

Nella valutazione delle agevolazioni previste per la presente tipologia si dovrà comunque detrarre il valore dell'area di originale insediamento dalla quale viene richiesta la rimozione dell'impianto.

 I programmi di investimento devono essere realizzati entro 48 mesi dalla presentazione della domanda. Il termine può essere prorogato una sola volta, per non oltre 6 mesi, per cause di forza maggiore.

 Per i progetti cofinanziati dall'UE nell'ambito delle misure dei Fondi Strutturali (obiettivi 2 e 5b).

 Sono ammessi alle agevolazioni anche gli investimenti effettuati tramite lo strumento della locazione finanziaria.

  

Spese Ammesse

 Sono ammesse a contributo le spese seguenti:

 a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale e collaudi di legge;

 b) suolo aziendale, con esclusione delle spese notarili, nonché i costi sostenuti dall'impresa richiedente per le concessioni edilizie, per le sistemazioni e le indagini geognostiche; ammissibile solo fino al 10% dell'investimento complessivo;

 c) opere murarie e assimilate;

 d) infrastrutture specifiche aziendali;

 e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;

 f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

 g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dall'iniziativa; la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo all'iniziativa medesima.

L'impresa richiedente le agevolazioni e quella venditrice non devono trovarsi, all'atto della compravendita, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del c.c. (società controllate o collegate).

 Per le imprese di servizi sono ammesse solo le spese di cui alle lettere e) e f).

 Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, ad eccezione di quelle relative all'acquisto dei terreni ed alle spese di progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità, valutazione dell'impatto ambientale, che sono ammesse a decorrere dall'anno solare in cui è presentata la domanda.

 Le spese sono ammesse al netto dell'IVA in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato.

 Le spese relative a commesse interne di lavorazione sono ammesse limitatamente a quelle riferite a macchinari e attrezzature e relative progettazioni.

 

 Localizzazione

 I territori interessati sono quelli che rientrano nelle zone obiettivi 2 e 5b dei Fondi Strutturali della UE e quelli definiti in base all'articolo 92,3,c del Trattato CE. Esclusivamente nelle zone 92,3,c sono ammesse ai benefici anche le imprese di grandi dimensioni.

  

Agevolazioni Previste

 Le agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto, concessi in due o tre quote annuali di pari ammontare, graduate in relazione alla localizzazione e alle dimensioni dell'impresa.

 Occorre ricordare che nelle zone 92,3,c il contributo è calcolato in ESN (Equivalente sovvenzione netta), mentre nelle aree degli obiettivi 2 e 5b che non rientrano fra quelle definite 92,3,c è calcolato in ESL (Equivalente sovvenzione lorda) Le differenze di agevolazione, in termini assoluti, saranno pertanto maggiori di quanto appaia.

 Non è ammesso il cumulo con altre agevolazioni previste da norme statali, regionali o Comunitarie.

 L'operatore ha l'obbligo di rispettare il vincolo di destinazione sui beni agevolati di 5 anni, a partire dall'entrata in funzione dell'iniziativa.

In evidenza