Acquisto o vendita di nuove macchine utensili (Legge 28 Novembre 1965, N. 1329)

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
03 gennaio 1996 00:04
Acquisto o vendita di nuove macchine utensili (Legge 28 Novembre 1965, N. 1329)

(Legge 28 Novembre 1965, N. 1329)

 

 Beneficiari

• Imprese acquirenti: piccole e medie imprese industriali, commerciali, di servizi o agricole (le imprese agricole devono dimostrare un volume di affari superiore a 10 milioni annui) e imprese artigiane (le imprese artigiane devono comunque rientrare nei limiti indicati per le PMI).

• Sono indirettamente beneficiarie imprese venditrici di qualsiasi dimensione, senza distinzione tra imprese industriali o commerciali, che vendano macchine utensili o di produzione appartenenti a Stati membri della UE, sempreché il macchinario/impianto venga installato in unità produttive localizzate in territorio italiano.

 

Iniziative Ammissibili

E' finanziato l'acquisto o la locazione - effettuato con pagamento rateale e assistito da riserva di proprietà o da privilegio - di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, di costo unitario non inferiore a un milione di lire e non superiore a Lit.

3 miliardi, costruiti in Italia o nella Unione Europea, ivi compresi:

• macchinari e attrezzature fisse o semoventi per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carroponti, carrelli, betoniere, nastri trasportatori, ecc.), operanti nell'ambito dello stabilimento o cantiere;

• macchine destinate alla trasformazione dei prodotti agricoli e tutte le macchine agricole motrici ed operatrici impiegate direttamente e specificamente nell'agricoltura - comprese le macchine agricole con targa UMA (targa verde);

• impianti e macchinari antinquinamento, la cui funzione depuratrice produca effetti benefici all'ambiente esterno all'unità produttiva di installazione (dunque non risultano agevolabili gli impianti di aspirazione che purifichino lo stesso ambiente dell'unità produttiva);

• calcolatori elettronici per la progettazione e l'organizzazione del lavoro, oltre che per la contabilità industriale;

• macchinari per la produzione di servizi su scala industriale;

• i sistemi di macchine, le parti complementari e gli accessori.

Sono ammesse alle agevolazioni, oltre ai costi dei beni acquistati, anche le spese accessorie afferenti il montaggio, il collaudo, il trasporto e l'imballaggio, tutte nella misura ritenuta congrua dal Mediocredito Centrale. Pertanto sarà necessario che la documentazione relativa alla fornitura rechi l'indicazione di tali spese, onde consentire al Mediocredito Centrale la valutazione del caso.

Non sono ammesse, come già detto, le macchine di costo unitario inferiore ad 1 milione di lire o superiore a 3 miliardi di lire, al netto dei costi accessori (trasporti, assicurazioni e simili), né gli autoveicoli o veicoli semoventi o rimorchiati muniti di targa automobilistica ed obbligatoriamente iscritti al P.R.A.

L'operazione non può essere ammessa alle agevolazioni qualora faccia parte integrante di un investimento globale superiore a 5 miliardi di lire riferito ad una singola unità produttiva.

Nel caso in cui un'impresa abbia ottenuto (relativamente a ciascuna unità produttiva od operativa), nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione al Mediocredito Centrale, agevolazioni su operazioni di compravendita e/o di locazione che in totale, considerate anche quella in esame, superino i 4,5 miliardi di lire, la stessa impresa dovrà fornire una relazione sull'investimento in fase di realizzazione.

 

Localizzazione

E' sufficiente che il venditore e/o l'acquirente abbiano sede legale ed amministrativa (o stabilimento, filiali, succursali, uffici vendite) nella Regione di competenza del Mediocredito a cui è rivolta la domanda di sconto.

Le macchine devono essere utilizzate in territorio italiano.

 

Agevolazioni Previste

 Vengono concessi finanziamenti fino al 100% del costo del macchinario, maggiorato degli interessi applicati alla dilazione di pagamento, come previsto dal contratto di vendita.

 L'importo massimo agevolabile, come già detto, è di 3 miliardi di lire, comprensivi degli interessi, nonché di eventuali spese di montaggio, collaudo, imballaggio e trasporto.

Sono invece escluse l'IVA e ogni altro onere fiscale o finanziario accessorio.

 Il venditore sconta gli effetti cambiari presso un Istituto di credito convenzionato con il Mediocredito Centrale e riceve un contributo (il netto ricavo).

 Il contributo viene concesso in un'unica soluzione in via anticipata, in misura pari alla differenza tra il netto ricavo dell'operazione, calcolato a tasso di riferimento, ed il netto ricavo dell'operazione stessa, calcolato a tasso agevolato.

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