Nuovi investimenti di imprese artigiane e consorzi (Artigiancassa) (Legge 25 Luglio 1952, N. 949)

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
03 gennaio 1996 00:02
Nuovi investimenti di imprese artigiane e consorzi (Artigiancassa) (Legge 25 Luglio 1952, N. 949)

Beneficiari

Imprese artigiane, consorzi e società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, esclusivamente fra imprese artigiane ovvero misti (cioè cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici e privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti).

I consorzi e le cooperative devono essere iscritti alla Sezione speciale dell'Albo Artigiani.

 

Iniziative Ammissibili

 A) Investimenti:

• Acquisto, costruzione, ammodernamento, ampliamento e locazione di immobili e laboratori;

• Acquisto e locazione di macchine, attrezzi e automezzi industriali;

 B) Scorte:

• Formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti (le scorte sono ammesse solo fino al 30% dell'investimento globale).

  

Localizzazione

 Possono beneficiare delle agevolazioni imprese ubicate su tutto il territorio nazionale, quindi tutta la Regione Toscana, a condizioni diverse a seconda che si tratti di imprese localizzate nelle aree ammesse all'obiettivo 2 dei Fondi Strutturali o nelle rimanenti aree.

 

 Agevolazioni Previste

 Operazioni di credito agevolato o leasing che coprono fino al 100% degli investimenti ammessi, per un fido di importo massimo pari a 500 milioni per gli investimenti e 166 milioni per le scorte per le singole imprese; tali limiti sono rispettivamente di 100 milioni e 33 milioni per singolo socio prestatore d'opera nel caso di cooperative.

 Le operazioni beneficiano di un tasso di interesse agevolato fino agli importi massimi seguenti (la quota rimanente, fino al concorso dei limiti suddetti, viene erogata a tasso di riferimento).

 Nel caso della Toscana non sono operativi i contributi regionali, per mancanza di rifinanziamento da parte della Regione.

 Il tasso agevolato a carico delle imprese artigiane è:

 A) Per gli investimenti

 • pari al 55% del tasso di riferimento per le iniziative ubicate nei Comuni che rientrano nell'obiettivo 2 dei Fondi Strutturali;

 • pari al 65% del tasso di riferimento nei restanti Comuni

 B) Per le scorte

 • pari al 70% del tasso di riferimento per le iniziative ubicate nei Comuni che rientrano nell'obiettivo 2 dei Fondi Strutturali;

 • pari al 75% del tasso di riferimento nei restanti Comuni.

 I finanziamenti hanno durata massima di 10 anni, se destinati all'impianto, di 5 anni se destinati al solo acquisto di macchine e attrezzature e di 3 anni (di cui solo due con contributo) se destinati alla formazione di scorte.

 L'intervento agevolativo a favore dell'artigianato è gestito dall'Artigiancassa.

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