Acquisto di automezzi specifici (Legge 25 Luglio 1952, N. 949)

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
03 gennaio 1996 00:01
Acquisto di automezzi specifici (Legge 25 Luglio 1952, N. 949)

 Beneficiari

Piccole e medie imprese industriali o di trasporti.

 

Iniziative Ammissibili

 E' agevolato l'acquisto, al netto di IVA, di:

• autoveicoli nuovi di fabbrica destinati al trasporto di prodotti industriali propri o di terzi (autocarri, autotreni, ecc.) distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale trasporto specifico;

• "mezzi d'opera".

 La caratteristica di automezzo specifico o di mezzo d'opera deve risultare dal libretto di circolazione.

L'automezzo può anche essere stato acquistato nel biennio precedente la domanda di finanziamento.

  

Localizzazione

 Tutto il territorio nazionale, quindi tutta la Regione Toscana.

 

 Agevolazioni Previste

 Finanziamenti agevolati fino al 70% degli investimenti per l'acquisto degli automezzi specifici o dei mezzi d'opera per un massimo di 1 miliardo di lire.

 Ai finanziamenti viene applicato un tasso agevolato nella misura del 60% del tasso di riferimento vigente alla stipulazione del contratto.

 I finanziamenti hanno durata massima di 5 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore ad un anno.

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