Anticipazioni finanziarie per coop di lavoro di nuova istituzione (L.R.11/96 art. 19)

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
02 gennaio 1996 00:04
Anticipazioni finanziarie per coop di lavoro di nuova istituzione (L.R.11/96 art. 19)

Beneficiari

 Cooperative di lavoro di nuova istituzione (costituite non anteriormente alla data del 30 aprile 1994) ammissibili ai benefici della legge 49/85, Titolo II (Si veda la Scheda A. 11).

 Hanno carattere prioritario le richieste di cooperative di lavoro costituite nel comparto cantieristico-navale e della lavorazione delle materie plastiche.

  

Iniziative Ammissibili

Anticipazioni finanziarie per la costituzione di nuove cooperative di lavoro, finalizzate all'ottenimento delle provvidenze di cui alla L.

49/85 (si veda la Scheda A.11).

 

Localizzazione

Regione Toscana.

 

Agevolazioni Previste

 Concessione di anticipazioni finanziarie finalizzate all'ottenimento delle provvidenze previste ai sensi del Titolo II della Legge 49/85 ("Marcora").

Si tratta di un intervento temporaneo della Regione nel capitale delle cooperative, in attesa che siano erogate le provvidenze statali.

 L'importo massimo dell'anticipazione finanziaria per ciascuna cooperativa richiedente non può essere superiore al 20% dell'aumento di capitale sociale deliberato, e comunque non può eccedere la somma di Lire 300 milioni.

 Per le cooperative costituite nei settori prioritari (comparto cantieristico-navale e della lavorazione delle materie plastiche) l'importo massimo è elevato a 600 milioni; inoltre la priorità comporta un'anticipazione convenzionale di 30 giorni della data di completamento della documentazione prevista ai fini del procedimento amministrativo di valutazione ed erogazione dei contributi.

 L'importo dovrà essere restituito in un'unica soluzione alla data di erogazione dell'agevolazione statale suddetta, e comunque non oltre il termine del quinto anno dalla data di erogazione a saldo dell'anticipazione.

 All'anticipazione finanziaria è applicato un tasso di interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente pro tempore.

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